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Costi deducibili per siti web: come scaricare le spese del tuo sito web

lunedì, 27 Gennaio 2020

Quando si parla di sito web aziendale, non sempre vi è molta chiarezza sui costi deducibili per siti web né le diverse tipologie, a seconda di quale sia lo scopo e la struttura dell’azienda.

In questo articolo parleremo, quindi, delle differenze tra i tipi di siti web, dei costi deducibili e di molto altro. Continuate a leggere per saperne di più!

Costi deducibili per siti web: tre tipi diversi

Anche se il concetto di sito web viene considerato spesso come univoco, in realtà esistono diversi tipi di siti web, differenti tra loro per struttura e per caratteristiche. Ciò che varia, oltre alle caratteristiche, sono anche i costi deducibili per siti web ma, per adesso, soffermiamoci sulla descrizione della loro struttura e finalità:

  • sito internet vetrina. Esso ha funzione puramente informativa, ovvero ha l’obiettivo di descrivere e mostrare le attività dell’azienda. Si tratta del sito web standard, definito anche statico, quello in cui ci sono tutte le informazioni sull’impresa;
  • sito internet pubblicitario. Ha qualche caratteristica in più rispetto al carattere meramente informativo del sito internet vetrina ma non è ancora un’attività commerciale online a tutti gli effetti (e commerce). Rispetto al sito web vetrina, però, ha al suo interno, ad esempio, le promozioni dell’azienda e le offerte commerciali, aggiornate continuamente;
  • sito di commercio elettronico. Si tratta del sito che ha la funzione di ecommerce. Ovvero è possibile, in questo caso, procedere ad un acquisto e a tutte le sue fasi: ordine, pagamento, consegna.

Dunque, la principale differenza tra i tre tipi di siti web riguarda la possibilità di poter comprare prodotti e servizi di un’azienda. Nei primi due casi, ovvero il sito web vetrina e il sito internet pubblicitario, non è possibile compiere acquisti direttamente online ed è necessario, quindi, contattare direttamente l’azienda o recarsi dov’è possibile fare l’acquisto. Nel terzo e ultimo caso, invece, ovvero il sito di commercio elettronico, vi è la possibilità di compiere un acquisto direttamente online sul sito di riferimento.

Costi deducibili per siti web: identificare le spese

Come prima cosa è bene tenere a mente che, sotto il profilo fiscale, le spese per la realizzazione di un sito web sono deducibili esattamente come avviene per le spese sostenute per la pubblicità aziendale su mezzi standard (non online ma attraverso radio, televisione, stampa, ecc) o per l’acquisto di beni per l’azienda.

Tuttavia, a seconda del tipo di sito web vi è un trattamento fiscale differente. Questo vale, soprattutto, per la distinzione tra un sito web con scopo puramente pubblicitario o informativo per l’azienda, da quello che ha finalità commerciali vere e proprie, dunque di vendita.

Quali differenze si prospettano dunque nel momento in cui bisogna assimilare le spese fiscali? Quali sono i costi deducibili per siti web e in quale categoria bisognerà far rientrare i costi?

Vediamolo di seguito.

  • Se si tratta di un sito web vetrina o di un sito web pubblicitario i costi di realizzazione andranno inglobati alle spese di pubblicità. Queste ultime sono quelle spese sostenute al fine di diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti e dei servizi dell’azienda, con lo scopo di aumentare le vendite.
  • Per quanto riguarda, invece, gli ecommerce, vista la loro complessità e differenza di gestione (che spiegheremo poco più avanti) il costo è deducibile fino al 50%. Si tratta in questo caso di costi relativi alla realizzazione dell’ecommerce, mentre vanno esclusi da questo contesto i costi relativi alla manutenzione e ai servizi relativi all’assistenza dei siti web.

I tre tipi di siti web hanno anche una normativa differente.

Costi deducibili per siti web: perché l’e-commerce ha una complessità di gestione differente?

L’ecommerce ha, innanzitutto, una differente struttura ed un differente scopo. Non essendo una vetrina informativa, né una vetrina designata alla pubblicità aziendale, bensì un’attività commerciale a tutti gli effetti ha tutte le caratteristiche di un qualsiasi negozio, soltanto che è online. Essendo tale ha, di conseguenza, tutta una serie di servizi aggiuntivi ma imprescindibili dall’acquisto stesso: ordine, fasi di pagamento, consegna.

Come abbiamo detto precedentemente i tre tipi di siti web hanno regimi fiscali diversi, in modo particolare per quanto riguarda l’ecommerce.

Infatti, per avere quest’ultimo, non basta mettere la merce in vetrina ed iniziare la vendita. Vi sono tutta una serie di costi, spese di gestione ed obblighi fiscali su cui porre attenzione e che definiscono un’attività come prettamente commerciale.

Nel caso dell’ecommerce variano dunque anche i costi deducibili per siti web, molto più vicini a quelli di qualsiasi altra attività commerciale.

Chi dovrà seguirvi nel processo riguardante tasse e costi è il commercialista.

Sarà lui, infatti, a definire quante tasse andranno pagate per il vostro negozio online.

Se siete possessori di partita IVA il commercialista vi dirà:

  • quali sono i costi necessari per aprire un’impresa a partita IVA;
  • quali sono i costi fissi della partita IVA;
  • a quale regime fiscale è possibile aderire;
  • quali sono gli obblighi di IVA e di imposta;
  • quali sono le spese deducibili;
  • quali sono i costi per i contributi previdenziali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Costi deducibili per siti web: quali costi considerare per il 2020?

Aprire un negozio online equivale a tutti gli effetti ad aprire una qualsiasi attività commerciale tradizionale. Anche se, in linea di massima, vengono stimati minori costi e obblighi, sono comunque presenti costi non irrilevanti al momento dell’apertura di un ecommerce.

Vediamo quali sono quelli previsti per il 2020:

  • costi di realizzazione e dominio: per aprire un negozio online il primo passo da compiere è quello di creare il sito ecommerce, commissionando il lavoro ad una web agency. Prima della realizzazione del sito, è necessario possedere già il dominio. Al termine dei lavori, si può procedere ad acquistare lo spazio hosting;
  • costi iniziali d’impresa: si tratta, ad esempio, delle spese per l’apertura della Partita IVA a costo zero con la Comunicazione Unica e il pagamento del diritto camerale annuale;
  • costi fissi: si tratta di tutti quei costi che, una volta creato il sito ecommerce ed aver proceduto alle spese iniziali, vanno sostenuti per il mantenimento dell’attività commerciale. Tra questi:
    • pagamento delle tasse;
    • pagamento della dichiarazione dei redditi;
    • versamento dei contributi previdenziali INPS in base all’aliquota gestione separata per i professionisti;
    • rinnovo di dominio e hosting;
    • spese per il commercialista
  • costi per la pubblicità del negozio: spesso trascurati, almeno nei piani iniziali, oggi vanno invece considerati fondamentali per la buona riuscita di un’attività aziendale. Ovviamente questi non sono costi obbligatori, ma risultano di fondamentale importanza. Per questo è bene considerare fin da subito costi relativi alla promozione del proprio sito web e campagne pubblicitarie fatte su misura per l’attività aziendale di riferimento. Il tutto realizzato, tramite Google Adwords o Facebook Adv.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2020 sui costi deducibili per siti web del nuovo anno?

  • Spese deducibili per Software-programmi applicativi per i computer: tali costi saranno considerati al pari di numerosi altri beni immateriali e saranno interamente deducibili nell’anno di pagamento;
  • spese deducibili per siti web a fini pubblicitari: quando un sito web, tramite le sue pagine, pubblicizza i servizi e i prodotti offerti dall’azienda tali spese di realizzazione e gestione sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui vengono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986);
  • spese deducibili per siti web a scopo di rappresentanza: nel caso in cui il fine del sito web sia quello di fornire un’immagine rappresentativa dell’azienda, e a mero scopo informativo, i costi sono deducibili solo per un terzo del loro importo in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R n. 917/1986).

Costi deducibili per siti web: affidati a noi

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